In relazione alla prossima campagna di macellazione suini a domicilio per uso familiare, si informa che:
- la procedura che prevedeva “l’autorizzazione dall'Autorità comunale” è stata sostituita dalla “Comunicazione del luogo e della data della macellazione all’AULSS territorialmente competente sull’allevamento”, da parte del privato interessato;
- non vi è più l’obbligo dell’ispezione sistematica, da parte del veterinario dell’AULSS, delle carni degli ungulati macellati al di fuori del macello per il consumo domestico privato, ma la disciplina di tale attività è stata posta in capo alla Regione;
- i privati interessati possono comunque richiedere l’ispezione delle carni come prestazione a pagamento.
A fondo pagina è disponibile per il download la comunicazione ufficiale trasmessa dall'AULSS 4 Veneto Orientale, unitamente alle istruzioni per la macellazione con i relativi allegati.
La macellazione per il consumo domestico privato presso il proprio domicilio o il proprio allevamento di due suini per ogni titolare di allevamento è consentita esclusivamente al produttore primario (denominato “privato interessato” ai fini del consumo domestico privato), il cui allevamento è correttamente registrato in BDN, che abbia allevato i suini dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni (fa fede quanto registrato in BDN).
Si precisa che per quanto riguarda gli allevamenti suini dal 3 maggio 2023 nello stesso sito non risulta più possibile registrare in BDN:
• più allevamenti familiari aperti per la stessa specie (anche se con diversi operatori);
• un allevamento familiare e uno o più allevamenti ordinari aperti della stessa specie (anche se con diverso operatore).
Tale attività, come da tradizione, è consentita su tutto il territorio regionale solo nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 marzo, compatibilmente con le condizioni climatiche; i due suini possono essere macellati al di fuori del macello nella stessa seduta di macellazione o in due sedute diverse.
Non vi è più l’obbligo dell’ispezione sistematica, da parte del veterinario dell’AULSS, sulle carni degli ungulati macellati al di fuori del macello per il consumo domestico privato.
I privati interessati possono comunque richiedere l’ispezione delle carni come prestazione a pagamento (vedi capitolo TARIFFA PER LA VISITA).
La macellazione dei suini resta vietata al di fuori dell’orario di servizio dei Veterinari Ufficiali:
- dal lunedì al venerdì prima delle ore 7:00 dopo le ore 17:00
- il sabato prima delle ore 7:00 e dopo le ore 11:00
- domeniche e giorni festivi.
Il privato interessato deve comunicare all’AULSS4 tramite il modulo predisposto (ALLEGATO1 - disponibile per il download a fondo pagina), che dovrà essere compilato completamente ed in modo corretto e comprensibile; detto modulo di comunicazione potrà essere:
• portato a mano presso le sedi dei Servizi Veterinari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 9:30
- SAN DONA’ DI PIAVE VIA TRENTO 17 TERZO PIANO - UFFICIO SEGRETERIA SERVIZI VETERINARI
- PORTOGRUARO VIA ZAPPETTI 23 TERZO PIANO - UFFICIO 303 SEGRETERIA UNICA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
• oppure inviato tramite posta elettronica all’indirizzo: servet@aulss4veneto.it
I privati interessati che effettuano la macellazione di suini, preleveranno e recapiteranno personalmente o tramite persona delegata, entro 24 ore dalla macellazione (il lunedì in caso di macellazione del venerdì e sabato), un campione di muscolo del diaframma (50 grammi circa) di ciascun suino macellato (vedi INDIVIDUAZIONE DEI PILASTRI DEL DIAFRAMMA nel file ISTRUZIONI PER LA MACELLAZIONE disponibile per il download a fondo pagina), ai fini della ricerca della Trichinella, con il modulo previsto (ALLEGATO2 - disponibile per il download a fondo pagina) presso SERVIZI VETERINARI AULSS4 dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 8:30:
- SAN DONA’ DI PIAVE EX TRIBUNALE VIA TRENTO 17 PIANO TERRA STANZA 5 ANAGRAFE ANIMALE (guardando il nuovo edificio AULSS4 entrare per la porta posta sulla parte a sinistra)
- PORTOGRUARO EX SILOS VIA ZAPPETTI 23 TERZO PIANO UFFICI 315 a e b
SI RICORDA IN ASSENZA DI ESITO FAVOREVOLE DELL’ESAME PER LA RICERCA DELLA TRICHINA, TUTTI I PRODOTTI DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DI DETTO ANIMALE SONO SOGGETTI A DISTRUZIONE E ANDRANNO SMALTITI COME SOTTOPRODOTTI CON SPESE A CARICO DEL PRIVATO INTERESSATO.
l privato interessato deve rispettare le seguenti prescrizioni:
• stordire preventivamente i suini con pistola a proiettile captivo per dissanguarli successivamente;
• attuare le norme igieniche finalizzate ad una corretta macellazione e lavorazione delle carni;
• gli intestini devono essere svuotati dal loro contenuto in concimaia per il successivo utilizzo come budelli; gli eventuali sottoprodotti che dovessero residuare devono essere smaltiti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 o comunque secondo quanto previsto più avanti al punto VI;
• le carni dei suini macellati in allevamenti non accreditati per trichinella possono essere consumate nei 10 giorni successivi alla macellazione previa completa cottura, attestata da modifica della colorazione delle carni (si consiglia una temperatura superiore ai 60°C a cuore per almeno 12 minuti);
• se il privato interessato non ha ricevuto comunicazione di riscontro di trichinelle da parte dell’AULSS4 entro 10 giorni dalla consegna del campione di muscolo, può consumare le carni lavorate anche senza cottura;
• rimane vietato cedere o commercializzare al di fuori del contesto familiare/domestico le carni, comprese le frattaglie e i prodotti ottenuti dalla successiva lavorazione delle carni degli animali macellati per il consumo domestico privato al di fuori dei macelli; le carni e le frattaglie ottenute dalla macellazione e i prodotti ottenuti dalla successiva lavorazione sono destinati esclusivamente al consumo privato dell’allevatore e della sua famiglia; è vietata la cessione a terzi sotto qualsiasi forma, anche gratuita, di carni e/o prodotti ottenuti dalla lavorazione delle stesse; è altresì vietata qualsiasi forma di macellazione e/o lavorazione per conto di terzi.
TARIFFA PER LA VISITA:
Qualora sia richiesta la visita del Veterinario Ufficiale, oppure qualora il suino da macellare sia allevato allo stato brado/semibrado viene applicata la tariffa prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del dlgs 32/2021.
Tariffe consultabili nel file ISTRUZIONI PER LA MACELLAZIONE disponibile per il download a fondo pagina.
Raccomandazioni inerenti l’attuale situazione epidemiologica per la peste suina africana/PSA:
La situazione epidemiologica in relazione alla PSA impone la necessità di mettere in atto una serie di precauzioni per garantire condizioni di biosicurezza correlate alla macellazione e alla successiva lavorazione delle carni, in particolare si ritiene fondamentale ridurre la movimentazione di persone, veicoli, attrezzature verso allevamenti di suidi ancorché familiari.
I. Presso gli allevamenti ‘non familiari’ di suini, non è consentito che alla macellazione al di fuori del macello per autoconsumo sia presente personale diverso da quello che ordinariamente opera in allevamento;
II. si raccomanda che qualora i suini da macellare al di fuori del macello siano due (numero massimo consentito), la macellazione del secondo ed ultimo avvenga non oltre due settimane dalla macellazione del primo;
III. si raccomanda, altresì, che il personale che partecipa alla macellazione e lavorazione delle carni, compreso il norcino, proceda a lavaggio e disinfezione di attrezzatura, strumentazione, abiti, calzature ecc. a conclusione dell’attività e non si rechi presso altri allevamenti di suini, con particolare riferimento agli allevamenti industriali, senza prima aver provveduto in tal senso;
IV. durante le attività di macellazione e lavorazione delle carni è necessario escludere la presenza di animali domestici che possano veicolare e diffondere il virus nell’ambiente (es, cani e gatti);
V. si rappresenta che deve in ogni caso essere garantito il corretto smaltimento dei sottoprodotti della macellazione, a norma del Reg. CE/1069/2009, delle linee guida nazionali applicative (recepite in Veneto con DGR n. 1530 del 28/03/2013), nonché dei regolamenti comunali e relative norma ambientali vigenti; la gestione dei sottoprodotti sarà oggetto di verifica da parte del personale ispettivo in occasione delle previste attività di controllo ai sensi del piano predisposto dai servizi veterinari AULSS4;
VI. a meno di variazione della attuale situazione epidemiologica per PSA nel territorio regionale, in alternativa allo smaltimento tramite ditta specializzata, i sottoprodotti/SOA (es. setole, intestini e loro contenuto ed altre parti non destinate al consumo umano) derivanti dalle attività di macellazione familiare per autoconsumo possono essere sotterrati o infossati nella concimaia aziendale, ad una profondità tale da evitare che animali domestici o selvatici possano accedere a tale materiale;
VII. resta inteso che vista la corrente situazione epidemiologica e la sua dinamicità, nonché alla luce degli esiti delle attività di rintraccio e valutati i fattori di rischio, potrebbero essere disposte ulteriori misure ed indagini diagnostiche finalizzate al monitoraggio epidemiologico e al controllo della malattia; permane infatti prioritario ridurre al minimo la ulteriore diffusione dell’infezione nel settore domestico e il coinvolgimento di altri allevamenti, contrastare in modo efficace il passaggio del virus dai selvatici ai domestici attraverso la scrupolosa applicazione e rigidi controlli in materia di biosicurezza, inclusa l’attività di formazione e sensibilizzazione;
VIII. infine nell’attuale contesto epidemiologico resta fondamentale, come previsto dai Regolamenti comunitari, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell’intera filiera (compresi i detentori di suini di allevamenti familiari), finalizzato in particolare alla rilevazione precoce dei casi di PSA; pertanto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la mortalità improvvisa, devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario di Sanità Animale AULSS4 per una compiuta valutazione e l’effettuazione degli opportuni approfondimenti; la mancata segnalazione, in caso di successiva conferma del focolaio comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme; in ogni caso, in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.
Raccomandazioni finali per le operazioni di macellazione a domicilio
Considerato che le macellazioni a domicilio - per consuetudine - si svolgono in ambienti confinati in cui si radunano più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare (norcini itineranti, aiuti estemporanei, amici, ecc.), si ritiene necessario rammentare l’obbligo di rispettare eventuali raccomandazioni specifiche per il contenimento e la gestione del COVID-19, impartite dalle Autorità preposte.