Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidentedella Repubblica 13 Giugno 2017, n. 120 "disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensidell’art. 18 del D.L. 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dallalegge 11.11.2014, n. 164" e alla luce della circolare della Regione Veneto del 21.08.2017, prot. 353596, si segnalano alcune modifiche per quanto riguarda le gestione delle terre e rocce da scavo. Nello specifico,il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento più completo, assorbendo in un testounico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione el’utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Sono abrogati a far data dal 22 agosto 2017:
1. Il DM 162/2012
2. L’art.184bis, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006
3. Gli art. 41 comma 2 e 41bis del DL 21.06.2013, n. 69 convertito con legge 09.08.2013, n. 98;
Di seguito si allega documentazione utile/aggiornata
Rimane vigente, ma applicabile ai soli progetti di opere non assoggettate alleprocedure dei VIA, la circolare del Direttore del Dipartimento Ambiente n .127310 in del 21.03.2014,"Terree rocce da scavo. Modulistica per il riutilizzo del suolo nello stesso sito in cui è stato escavato" .
Nel caso in cui il produttore delle terre provveda all'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo dovranno essere seguite le istruzioni operative definite da ARPAV come definite dalla stessa Agenzia Regionale.