Testata per la stampa

I.M.U. 2025

 

Aggiornamento del 05/02/2025

 

NELLE PROSSIME SETTIMANE VERRA' INSERITO IL PROGRAMMA ANUTEL PER CALCOLARE L'IMU IN AUTONOMIA.

 
 

SI INFORMA CHE IL COMUNE NON PROVVEDERA’ ALL’INVIO DEL MODELLO F24  IMU PRECOMPILATO.

 
 

Visure catastali online

L'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) ha istituito un servizio per i privati di visura catastale online. Conoscendo gli identificativi catastali (foglio, mappale e subalterno), è possibile verificare la rendita catastale dell'immobile.
Maggiori informazioni sull'utilizzo del servizio, sono disponibili sulla homepage dell'Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/ (dal menù cliccare su "Cittadini"- "Fabbricati e Terreni" - "Consultazione dati catastali e ipotecari" – “Visura Catastale”).

 
 

A partire dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019. L’imposta municipale IMU va pagato sulla base del patrimonio immobiliare del contribuente. Per patrimonio immobiliare si intende il possesso di fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli siti nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento.

 
 
  1. SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
  2. IMMOBILI ESCLUSI DALL'IMPOSTA IMU
  3. ALIQUOTE IMU IN VIGORE
  4. LA DETRAZIONE
  5. CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE
  6. RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE
  7. FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI E INABITABILI
  8. QUANDO E COME SI PAGA
  9. CODICI TRIBUTO
  10. MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
  11. VERSAMENTI
  12. LA DICHIARAZIONE
  13. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 
 

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L’articolo 1, comma 743, Legge n. 160/2019, dispone che sono soggetti tenuti al pagamento dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali:

- il proprietario;
- il titolare del diritto reale di usufrutto;
- il titolare del diritto reale di uso;
- il titolare del diritto reale di abitazione;
- il titolare del diritto reale di enfiteusi;
- il titolare del diritto reale di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- il locatario finanziario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell’imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno di essi versa, autonomamente, l’imposta sulla base della propria quota di possesso, e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Chiunque desideri acquisire, in nome e per conto di uno o più soggetti passivi, i modelli di versamento IMU o informazioni sulla posizione contributiva degli stessi, è tenuto a produrre anche il necessario atto di delega.

PER L’IMU DOVUTA PER FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITÀ ECONOMICA, AREE EDIFICABILI E SITUAZIONI COMPLESSE, È NECESSARIO RIVOLGERSI AL PROPRIO CONSULENTE FISCALE O TECNICO.

 

IMMOBILI ESCLUSI DALL'IMPOSTA IMU

L'articolo 1, comma 740, della Legge n. 160/2019 dispone che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, secondo la definizione data dalla norma medesima (comma 741, lettera b), come modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022), non è sottoposta a tassazione. Si ricorda che l'abitazione principale ai fini IMU è quella, e solo quella, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

 

Abitazione principale e relative pertinenze

 

L’imposta, dunque, non si applica all’abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e alle relative pertinenze. 

Per abitazione principale, secondo la definizione vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022,si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’esenzione si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Eccezione per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sulle quali l’imposta IMU è dovuta.

 

Fabbricati assimilati all’abitazione principale:

  1. Alloggio e relative pertinenze posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
  2. Casa familiare e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
  3. Forze armate, di polizia, VVFF e Prefetti. E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  4. Cooperative a proprietà indivisa: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
  5. Alloggi sociali: fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.
 

ALTRI IMMOBILI ESCLUSI DALL'IMPOSTA

  1. Terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP (art. 1, comma 758, lettera a), legge n. 160/2019). Rientrano in tale fattispecie i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell’articolo 78-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, le agevolazioni sono state estese ai soci delle società agricole minori, ai coadiuvanti agricoli e ai pensionati dell’agricoltura, qualora sussistano particolari requisiti.
  2. Terreni agricoli a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  3. Immobili di cui all’articolo 1, comma 759, lettere dalla a) alla g bis), legge n. 160/2019, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
  4. Beni merce delle imprese costruttrici: fabbricati costruiti direttamente all’impresa e destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La qualifica di beni merce va comunicata al comune attraverso la presentazione della dichiarazione IMU da presentarsi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale i fabbricati anno assunto tale natura.
 
 

ALIQUOTE IMU IN VIGORE

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 29/11/2024 sono state approvate le Aliquote IMU per l’anno di imposta 2025, come di seguito specificate:

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE






0,40%
DETRAZIONE: Euro 200,00 fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AVENTI LE STESSE FINALITA'



0,98%
ALTRI FABBRICATI (FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, DALLE RELATIVE PERTINENZE E DAI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D)




1,06% (aliquota ordinaria)
FABBRICATI (CATEGORIA CATASTALE A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11) CONCESSI IN COMODATO USO GRATUITO A PARENTI FINO AL PRIMO GRADO IVI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIA CATASTALE C/2, C/6, C/7), CON O SENZA CONTRATTO REGISTRATO
0,46%
FABBRICATI DESTINATI A STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA E RELATIVE PERTINENZE
0,98%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (INCLUSA LA CATEGORIA CATASTALE D/10)



0,00%
FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D (ESCLUSA LA CATEGORIA CATASTALE D/10)


0,98%
ALTRI FABBRICATI (DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, DALLE RELATIVE PERTINENZE E DAI FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE D) APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/10, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/1, C/3, C/4, C/5



0,98%
TERRENI AGRICOLI


0,98%



AREE FABBRICABILI
0,98%
 
 

AGEVOLAZIONI

E’ prevista l’aliquota del 9,8 per mille per le unità abitative destinate a locazione turistica e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per categoria, ad esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, comunicate ai fini dell'imposta di soggiorno, purché locate a turisti per l'anno di riferimento e la locazione sia riscontrabile dalle dichiarazioni mensili presentate per l'imposta di soggiorno.
Qualora l'unità abitativa sia gestita da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, al fine di verificare il requisito della effettiva locazione a turisti, potranno essere richiesti atti e documenti sia ai gestori della struttura ricettiva che ai proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento sulla stessa.

E’ prevista l’aliquota del 4,6 per mille per le unità abitative concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per categoria, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. 

Alle unità immobiliari concesse in comodato con contratto registrato, e conformi a quanto previsto dall’art.7,c.1, lettera c) del Regolamento IMU, si applica la medesima aliquota IMU. L'agevolazione comporta la riduzione al 50% della base imponibile dell'alloggio, e delle relative pertinenze, ai fini del calcolo dell'IMU. In pratica si ha il dimezzamento dell'imposta per il periodo di sussistenza dei requisiti.

 

N.B.: Le indicazioni sulle aliquote e detrazioni sopra riportate sono stralci ricavati dalla delibera di C.C. n. 78 del 29/11/2024 e dal Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 28/05/2020, ai quali si rimanda per i necessari approfondimenti e alle precise definizioni degli immobili per l’applicabilità delle diverse aliquote d’imposta.

 
 

LA DETRAZIONE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

 
 

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili come disciplinato dall'articolo 1, commi 745-746-747, della Legge n. 160/2019, e si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia di immobile che deve essere tassato.

 

FABBRICATI

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/5);
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

ATTENZIONE: le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, in caso di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

 

TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli che non rientrano nella definizione di area fabbricabile, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

 

AREE FABBRICABILI

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del d.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il valore venale dell’area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.

Si ricorda che ogni variazione intervenuta su di un immobile da cui consegua la modifica dell’ammontare dell’imposta dovuta, comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
Pertanto è necessario presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi, a carattere non esaustivo, che riguardano le aree fabbricabili:
- terreno che da agricolo assume la qualifica di area edificabile a seguito adozione di strumenti urbanistici generali o varianti ai medesimi;
- area edificabile che assume la qualifica di terreno agricolo a seguito adozione di strumenti urbanistici generali o varianti ai medesimi;
- fabbricato sottoposto agli interventi edilizi più sopra indicati e che comportano la costituzione dell’area fabbricabile;
- area edificabile sulla quale sono stati ultimati i lavori edilizi ovvero è stata effettuata l’iscrizione catastale delle unità immobiliari nelle categorie ordinarie o speciali;
- area edificabile per la quale è stato variato il valore imponibile rispetto all’anno precedente.

A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA IMU NON SONO DISPONIBILI VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO, SI CONSIGLIA PERTANTO DI ESEGUIRE UNA STIMA DEL VALORE DELL’AREA E PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU.

 
 

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

La legge n. 160/2019 dispone, in alcuni casi, la riduzione della base imponibile qualora sussistano particolari condizioni riguardanti l’immobile oggetto di tassazione.

- Fabbricati di interesse storico o artistico: rientrano nell’agevolazione i soli fabbricati assoggettati al vincolo di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004, per tali immobili l’articolo 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile.
- Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: l’articolo 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatti alcuni particolari requisiti integrati dal Regolamento comunale IMU.
- Alloggi concessi in comodato d’uso gratuito a parenti fino al primo grado: l’articolo 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatti alcuni particolari requisiti.


Riduzioni per immobili locati a canone concordato

Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.


N.B: AL FINE DI POTER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE, IL CONTRIBUENTE E' TENUTO A PRESENTARE AL COMUNE LA DICHIARAZIONE IMU.

 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI E INABITABILI

Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50 % della base imponibile, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igenico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 308/2001, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui alle successive lettere c) e d) della medesima norma.

  1. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’inizio della condizione di inagibilità, debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione, comporterà l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU con la modalità e i termini previsti.
Mantengono efficacia ai fini della riduzione, le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal regolamento.

N.B.: Le indicazioni sui fabbricati inagibili e/o inabitabili sopra riportate sono stralci ricavati dal Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 28/05/2020, al quale si rimanda per i necessari approfondimenti e per le precise definizioni degli immobili per l’applicabilità dell' agevolazione.

 

QUANDO SI PAGA

Per Legge le scadenze IMU sono le seguenti:
- entro il 16 giugno deve avvenire il versamento della prima rata in acconto, in misura pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente; 
- entro il 16 dicembre deve avvenire il versamento del saldo a conguaglio, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune;
- in alternativa è possibile effettuare il versamento dell’intera imposta dovuta per l’intero anno in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

ATTENZIONE: l'imposta è dovuta per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; in caso di variazione, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.


A titolo esemplificativo:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

 

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per i residenti in Italia il pagamento avviene tramite MODELLO F24, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il versamento può essere effettuato in Banca, in Posta e presso tutti i soggetti abilitati all’incasso del MODELLO F24 ed è esente da commissioni.
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari e uffici postali, inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate o dal sito del Comune di San Michele al Tagliamento, all’indirizzo http://www.comunesanmichele.it, dove è reso disponibile un apposito programma per il calcolo IMU. Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking. L’importo del versamento si arrotonda all’euro per difetto se la frazione è inferiore/pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



Per gli immobili di categoria D è riservato allo Stato il gettito calcolato ad aliquota dello 0,76%, mentre la differenza deliberata dal Comune è riservata al Comune stesso. Per tutti gli altri immobili l’IMU è interamente versata al Comune.


IL CODICE ENTE/CODICE COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO E’ IL SEGUENTE :

(codice alfanumerico)   I040

 

Collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it si possono reperire tutte le informazioni relative al pagamento tramite il modello F24.

CODICI TRIBUTO

3912 IMU  abitazione principale (categoria A1 - A8 - A9) e relative pertinenze
3914 IMU  terreni agricoli
3916 IMU  aree fabbricabili
3918 IMU  altri fabbricati (diversi dalla categoria catastale D)
3925 IMU  Immobili ad uso produttivo in categoria D - QUOTA STATO
3930 IMU  Immobili ad uso produttivo in categoria D - QUOTA COMUNE

I codici sopra esposti vanno indicati nel modello F24 nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”.

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta, barrando la casella RAVV”.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

ATTENZIONE: dal 1° gennaio 2020 i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono soggetti ad IMU.
La legge 160/2019 non prevede più alcuna possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE.
Per l'anno d'imposta corrente per le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), dovrà essere utilizzata l'aliquota del 10,6.

NOVITA’ : dall’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, c. 48, la riduzione d’imposta è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono pagare la quota d'imposta dovuta al Comune mediante bonifico bancario a favore di:

Crédit Agricole Italia Spa

IBAN IT47 M 06230 36240 000015 466122

BIC/SWIFT: CRPPIT2PXXX


Nella causale del bonifico dovranno essere indicati:

NOME, COGNOME, CODICE FISCALE del contribuente e ACCONTO/SALDO IMU.

 

VERSAMENTI

SI CONSIDERANO REGOLARMENTE ESEGUITI I VERSAMENTI:

- effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d’imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
- effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri od a nome del De Cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.
   
A richiesta del contribuente l’ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità.

 
 

LA DICHIARAZIONE

 

La dichiarazione, per i casi tassativamente elencati nelle istruzioni di compilazione (vedi allegato) deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Il nuovo modello di dichiarazione IMU da utilizzare è stato approvato in data 24/04/2024 dal Ministero dell’economia e finanze.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

In linea di principio, la dichiarazione deve essere necessariamente presentata affinché possa essere riconosciuta:
- l’assimilazione del fabbricato ad abitazione principale;
- l’acquisizione o perdita del diritto di esenzione del tributo (es. enti non commerciali, immobili concessi in locazione dagli ex IACP, terreni agricoli posseduti da IAP o CD iscritti nella previdenza agricola, … );
- la riduzione della base imponibile (fabbricati di interesse storico-artistico, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, immobili concessi in comodato uso gratuito ai paranti in linea retta fino al primo grado, … );
- l’aliquota agevolata deliberata dall'ente.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

 
 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Gli atti comunali:

 

La normativa nazionale:

  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160
  • Circolare n. 1/DF
  • Circolare n. 2/DF
  • Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
  • Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023)
  • Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024)