In merito all’Ordinanza n. 61 del 06 luglio 2022 (DIVIETO DI BALNEAZIONE), si pubblica il seguente comunicato al fine di rassicurare la cittadinanza e gli utenti della spiaggia, evitando fraintendimenti e possibili strumentalizzazioni.
Si precisa che tutta la spiaggia del territorio comunale di San Michele al Tagliamento e città di Bibione è soggetta ai controlli dell’ARPAV eccetto il tratto di foce indicato nell’Ordinanza succitata in quanto non sicuro e non balneabile.
Come indicato nel testo integrale dell’Ordinanza n. 61, disponibile a questo link https://www.comunesanmichele.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2715, il divieto di balneazione nel tratto che va dal limite del confine comunale e regionale (centro della foce del fiume Tagliamento) al limite iniziale dell’acqua di balneazione n. 01, non si diversifica dagli scorsi anni.
Per quanto riguarda il territorio comunale di San Michele al Tagliamento, questo è infatti l’unico tratto di non balneazione, individuato dalla Regione Veneto da coordinate che sono invariate dall’anno 2018 (come da planimetria che riportiamo nell’immagine sottostante).
Tale divieto permane per motivi di sicurezza, non per motivi di inquinamento, su indicazione della Regione Veneto. Per maggiore chiarezza, riportiamo di seguito i riferimenti normativi già citati nell’Ordinanza n. 61:
Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 74 del 19.10.2021 di classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l’inizio della stagione balneare 2022, ai sensi del D.Lgs.n.116 del 30.05.2008, sulla base dei risultati di monitoraggio svolto da ARPAV negli ultimi 4 anni, dal 2018 al 2021, ai sensi della vigente normativa;
Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 112 del 20.12.2021, con il quale sono state individuate per l’anno 2022 le acque di balneazione e relativi punti di monitoraggio nonché la durata della stagione balneare, rimandando a successivo provvedimento la definizione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l’anno 2022;
Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 31 del 11.02.2022 di attuazione al programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l’anno 2022, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116 e del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, che individua acque di non balneazione per motivi non dipendenti dall’inquinamento (tabella n. 3 - acque di non balneazione relative a corpi idrici regionali):
- Comune di San Michele al Tagliamento
- Zona n. 01: dal limite del confine comunale e regionale (centro della foce del fiume Tagliamento) al limite iniziale dell’acqua di balneazione n. 01.
Si ricorda inoltre che l’ Ordinanza n. 27/2010 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle vieta permanentemente la balneazione, le immersioni subacquee e tutte le altre attività similari ed assimilabili diverse dalla navigazione, nelle acque delle foci dei fiumi incluso il Fiume Tagliamento.
Fino a diverse disposizioni regionali, l’Ordinanza n. 61 del 06.07.2022 avrà validità permanente e non più stagionale al fine di tutelare la sicurezza delle persone.
Per la stagione balneare 2022 non è stato possibile attivare per tempo un tavolo di confronto con la Regione Veneto in quanto l’attuale Amministrazione Comunale si è insediata dopo la pubblicazione del Decreto Regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 74 del 19.10.2021 di classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l’inizio della stagione balneare 2022.
L’Amministrazione significa che sono già in corso i contatti con la Regione Veneto al fine di concordare una possibile revisione nella misura minima possibile del tratto di acque non balneabili oggetto dell’Ordinanza n. 61.