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REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI

( 12 giugno 2022 )

 
Logo dei Referendum popolari abrogativi con tre matite di colori diversi e le diciture si e no
 
 

ESITO dei Referendum

 

 

COMUNICATI ufficiali

 

 

QUESITI dei referendum

I cittadini italiani saranno chiamati al voto domenica 12 giugno 2022 per esprimersi su cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8 marzo 2022. I decreti di indizione di tali referendum sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022.
Tali referendum hanno il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione. Di seguito ne vengono elencate le denominazioni sintetiche:

 

1° QUESITO: Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

TESTO COMPLETO: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?"

 

QUESITO: Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'alt. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

TESTO COMPLETO: "Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e successive modificazioni."?"

 

QUESITO: Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

TESTO COMPLETO: "Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e' idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonche' per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall'art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art.13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art.13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art.13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art.13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160."?"

 

QUESITO: Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

TESTO COMPLETO: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art.1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.7, comma 1, lettera a)"; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?"

 

QUESITO: Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

TESTO COMPLETO: "Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n.195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art.23, né possono candidarsi a loro volta"?"

 

Per la validità del referendum abrogativo (QUORUM) l’art.75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50% +1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50% +1) dei voti validamente espressi.

 

 

INFORMAZIONI sui referendum

     
     

    Quando si vota ?
    Nella sola giornata di domenica 12 giugno 2022 si svolgerà la consultazione elettorale riguardante i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, precedentemente elencati, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-8 marzo 2022.

    I seggi rimarranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 giugno 2022.

    Gli elettori che all'orario di chiusura del seggio si troveranno ancora nei locali dello stesso saranno ammessi a votare.
    Alle ore 23 della domenica, subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle dì riscontro dei votanti, si procederà allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum, secondo il loro ordine progressivo.

     
     
     

    Chi può votare ?
    Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 12 giugno 2022 (nati non dopo il 12 giugno 2004) e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento (ciò proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto).

    Oltre a questi la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune. Sono pertanto ammessi a votare anche:

    • coloro che presentano una sentenza della Corte d’appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune;
    • coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;
    • i componenti del seggio;
    • i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum (possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale (purché esibiscano oltre al documento di riconoscimento anche la propria tessera elettorale,dalla quale si evinca che non abbiano già votato in un’altra sezione);
    • ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico (possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale);
    • i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia, gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio;
    • i naviganti (marittimi o aviatori) possono votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco;
    • i degenti in ospedali e case di cura;
    • i ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità;
    • i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo (ovvero senza interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici), sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio nazionale (gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune di iscrizione elettorale tramite il direttore dell'istituto, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione);
    • gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote ed in possesso della certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche;
    • gli elettori diversamente abili (i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto e che quindi votano con l’assistenza di un accompagnatore. L’ammissione al voto assistito non è consentita invece per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.
     


    Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi entro il 18 maggio 2022, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, deve essere spedita, con il mezzo postale più rapido, a tutti gli elettori residenti all'estero, a cura del Comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione dei giorni e orari della suddetta votazione.

    Elettori italiani temporaneamente residenti all'estero
    Gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, votano per corrispondenza, fatta salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.

    Opzione per il voto in Italia
    La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa. In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n.459/2001 nonché dell’art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum, ovvero entro il prossimo 17 aprile 2022, utilizzando il modello prediposto dal Ministero degli Affari Esteri pubblicato ad inizio pagina ("Comunicati ufficiali") e facendolo pervenire (tramite consegna a mano o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore. Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione da parte del suddetto Ufficio consolare entro il termine prescritto.

    Opzione di voto per corrispondenza
    l'art. 4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l'11 maggio 2022, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno. L'opzione (il cui specifico modello è pubblicato ad inizio pagina  - "Comunicati ufficiali") dovrà pervenire al Comune - Ufficio Elettorale tramite una delle seguenti modalità:
    - consegna a mano (anche da persona diversa dall'interessato) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune
    - a mezzo posta a Comune di San Michele al Tagliamento, Piazza della Libertà n. 2, 30028 San Michele al Tagliamento (VE)
    - a mezzo e-mail (anagrafe@comunesanmichele.it)
    - a mezzo PEC (comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it)
    - tramite fax al n. 0431.516312

    La suddetta dichiarazione di opzione va corredata con una copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che tale espressa dichiarazione resa dall'elettore debba ritenersi valida ai fini dell'esercizio del diritto di voto all'estero. Ciò anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

    Può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio (studenti che partecipano a progetti di formazione all'estero) e per cure mediche anche chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il Servizio civile all'estero. Infine, per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

    Elettori che lavorano in Italia in un comune diverso da quello di residenza
    Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza non è possibile votare in quel comune per le consultazioni referendarie, a meno che non si appartenga a determinate categorie di lavoratori (militari e appartenenti a Corpi militarmente organizzati, Forze dell’Ordine di servizio ai seggi, naviganti sia marittimi che aviatori, rappresentanti dei partiti/comitati promotori presso i seggi, ricoverati in ospedale o casa di cura, detenuti).

    Elettori ricoverati in ospedale o casa di cura
    L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero presentando al Sindaco del proprio comune di residenza un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

    Elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena per COVID-19
    L'elettore sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena per COVID-19, che non può lasciare l'abitazione in cui dimora, è ammesso al voto per la consultazione elettorale del 12 giugno 2022 nella predetta dimora. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, l'elettore deve pertanto far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il 2 giugno 2022 ed il 7 giugno 2022, una dichiarazione, anche per via telematica, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, indicandone l'indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 29 maggio 2022, che attesti in capo all'elettore l'esistenza delle suddette condizioni.

     
     
     

    Dove si vota ?
    L'elettore si recherà a votare nella sezione nelle cui liste elettorali risulta iscritto. Questa è indicata sulla facciata della tessera elettorale, assieme all'indirizzo. Qui di seguito vengono elencate le 13 sezioni appartenenti al Comune di San Michele al Tagliamento, con i rispettivi indirizzi:

    Sezione
    Ubicazione
    N. 1
    San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5
    N. 2
    San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5
    N. 3
    San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5
    N. 4
    San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5
    N. 5
    San Giorgio al Tagliamento - Via Madonnetta, 1 (ex Scuole Medie) (*)
    N. 6
    San Giorgio al Tagliamento - Via Madonnetta, 1 (ex Scuole Medie) (*)
    N. 7
    Villanova - Malafesta - Via Volta, 2 (presso il vicino Centro sportivo)
    N. 8
    Cesarolo - Via Matteotti, 1
    N. 9
    Cesarolo - Via Matteotti, 1
    N. 10
    Cesarolo - Via Matteotti, 1
    N. 11
    Bibione - Via Maja, 80
    N. 12
    Bibione - Via Maja, 80
    N. 13
    Bibione - Via Maja, 80
     

    Si ricorda che:
    (*)  Le sezioni elettorali n. 5 e n. 6, ubicate presso l'edificio della Scuola Elementare in via Nazionale n. 27 a San Giorgio al Tagliamento, sono state spostate presso l'edificio adiacente (ex Scuole Medie) in Via Madonnetta n. 1, nella medesima frazione di San Giorgio al Tagliamento.

    Si segnala inoltre che tutte le 13 sezioni appartenenti al Comune di San Michele al Tagliamento sono ubicate in sedi esenti da barriere architettoniche. Si ribadisce infine che una delle cabine allestite presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, sarà destinata agli elettori diversamente abili.

     
     
     

    Quali sono le agevolazioni per gli elettori ?

    A) Agevolazioni per il VOTO

     

    VOTO a domicilio
    Anche in occasione dei referendum popolari abrogativi si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste per norma in favore degli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico per disabili, organizzato dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, nonché in favore degli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.
    Per avvalerso di tale diritto, gli elettori devono far pervenire al Sindaco in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 03 maggio e lunedì 23 maggio 2022, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicando l’indirizzo completo e possibilmente un recapito telefonico. Alla suddetta domanda l’elettore deve allegare copia della tessera elettorale ed idonea certificazione sanitaria rilasciata presso gli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale (prenotazione per l'accesso nelle strutture o a domicilio previa telefonata al n.0421.228329, dal lunedì al venerdì tra le 9.00 13.00), in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti in capo all'elettore la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato, ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio.Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
    Anche il voto degli elettori positivi al COVID-19 che sono sottoposti al voto domiciliare, viene raccolto a cura di appositi seggi speciali, durante le ore in cui è aperta la votazione, assicurando con ogni mezzo idoneo la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.

     

    VOTO assitito
    A tutela degli elettori non deambulanti e portatori di handicap, l’art.29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, il Comune organizzi un servizio di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori. Costoro, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. In tal caso l’elettore non deambulante dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata presso gli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale (prenotazione per l'accesso nelle strutture o a domicilio previa telefonata al n.0421.228329, dal lunedì al venerdì tra le 9.00 13.00), anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Si segnala tuttavia che tutte le 13 sezioni appartenenti al Comune di San Michele al Tagliamento sono ubicate in sedi esenti da barriere architettoniche.
    Al fine di facilitare al massimo l'esercizio del diritto voto, le norme (Legge 5 febbraio 2003, n. 17) prevedono inoltre che i cittadini diversamente abili (ovvero che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto), cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità, possano recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia (elettore della propria famiglia o altro liberamente scelto, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e purché non eserciti la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap).
    Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando obbligatoriamente apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD). Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico (redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali) nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

    Nel sabato precedente (11 giugno 2022) e nella stessa giornata della consultazione elettorale (12 giugno 2022) la certificazione potrà essere richiesta anche al medico di pronta disponibilità (reperibilità) igienistica, il cui nominativo è disponibile presso i centralini dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss 4 Veneto Orientale.

     

    VOTO presso strutture sanitarie
    Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500. Possono esercitare il loro voto nel seggio ospedaliero, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto di cura. Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario. Invece Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario oppure a quello ospedaliero nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto e presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto. Infine il Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto e nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.
    A tal proposito gli elettori ricoverati nei reparti COVID delle strutture sanitarie possono votare nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali.

     
     

    B) Agevolazioni TARIFFARIE per il VIAGGIO
    Gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire di agevolazioni di viaggio che verranno applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto (agevolazioni autostradali, viaggi ferroviari, anche per elettori residenti all'estero, viaggi via mare ed aerei).

     

    Viaggi FERROVIARI
    Le società Trenitalia S.p.A., Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Tre nord s.r.l. applicheranno, come da convenzioni stipulate con l'Amministrazione dell'interno, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all'estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto.
    I biglietti, con l'agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell'arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il primo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della consultazione elettorale, questo escluso. Pertanto, per le consultazioni del giorno 12 giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 3 giugno 2022 e quello di ritorno non oltre il 22 giugno 2022.
    Gli elettori, per poter usufruire dell'agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno:
    - nel viaggio di andata la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto;
     - nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione;
     - gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva.
    Per gli elettori residenti all'estero, l'emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto. Gli elettori dovranno altresì esibire, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, idoneo documento di riconoscimento.

    La società Trenitalia S.p.A. prevede, per i viaggi degli elettori, il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffa 39/AS) e del 70% sul prezzo base previsto per tutti (treni del servizio nazionale (Aita Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2A classe e per il livello di servizio Standard.
    La società Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. consentirà agli elettori di acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo.
    La società Trenord s.r.l., operante in Lombardia, applicherà la riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti ferroviari ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale, in 2A classe.

     
     

    Viaggi AUTOSTRADALI
    L'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo "aperto", agli elettori italiani residenti all'estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno. La validità dell'agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22,00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.
    L'elettore, per poter usufruire dell'agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartelina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l'attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.

     
     

    Viaggi via MARE
    Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato disposizioni alle società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., alla GNV S.p.A., alla Grimaldi Euromed S.p.A., alla Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e alla NLG - Navigazione Libera del Golfo, di applicare, agli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria"; nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la "tariffa residenti", ad eccezione dei casi in cui la tariffa "elettori" risultasse più vantaggiosa.

     
     

    Viaggi in AEREO
    La Compagnia Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways) applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale di appartenenza. Lo sconto applicabile è pari al 40% della tariffa del biglietto andata e ritorno fino a un massimo di € 40, escluse le tasse e i supplementi, e non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore. Lo sconto può essere utilizzato esclusivamente per prenotazioni contenenti un solo passeggero adulto. Per prenotazioni con più passeggeri adulti è possibile usufruire dello sconto effettuando acquisti separati per ciascun passeggero.
    Al momento del check-in e/o dell'imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale o, qualora ne sia sprovvisto, solo per il viaggio di andata, dovrà sottoscrivere e presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale recante la data della votazione.
    Il viaggio di andata dovrà essere effettuato non prima di 7 giorni antecedenti la data della consultazione elettorale, e quello di ritorno non oltre 7 giorni successivi la data della consultazione medesima.

     
     

    Altre agevolazioni di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all'ESTERO
    Gli elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza, avranno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

     
     
     

    Cosa portare ?
    Per poter votare gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale personale a carattere permanente, unitamente alla carta d’identità o altro documento di identificazione (purché munito di fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

    Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
    - le carte di identità o gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla PA, anche se scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
    - le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
    - le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.
    In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità, oppure dalla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici.

    La tessera elettorale si rinnova presso l'Ufficio Elettorale del proprio comune di residenza. Pertanto agli elettori che hanno necessità di rinnovare la propria tessera elettorale è assolutamente consigliabile di recarsi per tempo presso tale ufficio, al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione.

    Il Comune provvederà tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a soli elettori che ne risultassero sprovvisti ed in particolare a coloro che alla data del 12 giugno 2022 avranno compiuto i 18 anni di età. Invece, in caso di furto oppure di smarrimento della propria tessera elettorale personale, l'elettore potrà richiedere un duplicato della tessera (previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento) presso gli uffici comunali (Sede Municipale di San Michele al Tagliamento, sportello per i Servizi Demografici, piano terra, lato nord) che, a tal fine, resteranno aperti nei giorni indicati nei comunicati pubblicati all'inizio di questa pagina. In particolare saranno aperti nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 10 a sabato 11 giugno 2022), dalle ore 9 alle ore 18, e nel giorno della votazione (domenica 12 giugno 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23.

    Nel caso in cui gli spazi per l’apposizione del timbro sulla tessera elettorale risultassero esauriti, l'elettore potrà richiedere sempre presso i medesimi uffici il rinnovo della stessa.Gli elettori sono infatti invitati a verificare sin d’ora se siano in possesso di tale documento e se sullo stesso siano ancora presenti spazi per l’apposizione del timbro, al fine di potersi rivogere quanto prima ai suddetti uffici per l'immediato rilascio della nuova tessera, evitando così eventuali disagi causati dalla probabile concentrazione di tali richieste nel giorno della votazione. Si ricorda che il Comune procede al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art.4, comma 7, del D.P.R. n.299/2000).

    Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

    Per chi avesse richiesto al proprio comune di residenza il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) ed alla data del 12 giugno 2022 non risultasse ancora consegnata, in mancanza di altro documento di identificazione, l'elettore potrà votare con la ricevuta della richiesta di CIE: tale ricevuta contiene infatti la fotografia ed i dati anagrafici del richiedente la CIE (oltre al numero della CIE cui si riferisce), divenendo pertanto un documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c) del DPR n.445/2000.

     
     
     

    Come ci si comporta?
    Ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto con il Protocollo sottoscritto dal Ministro dell'interno e dal Ministro della Salute in data 11/05/2022, con riferimento alle "operazioni di voto" e ferme restando le misure ivi previste per la prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato.
    In caso di utilizzo della suddetta mascherina, l'elettore dovrà rimuoverla temporaneamente dal viso al solo fine di consentire l'identificazione personale.

    Si ricorda che per assicurare la segretezza dell'espressione del diritto di voto è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione inviterà l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui è al momento in possesso.Tali arecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, per essere restituite dopo l’espressione del voto. Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni (arresto da tre a sei mesi e ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 1 aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1).

    I minori non possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore, in quanto l’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale (fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto).

    Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati (anche se sono armi detenute legalmente) o muniti di altri strumenti atti ad offendere.

     
     
     

    Come si vota ?
    Per tale consultazione l’elettore, all’atto della votazione, riceverà una matita copiativa ed una scheda aperta di diverso colore per ciascun quesito. In particolare i colori delle schede dei cinque referendum sono i seguenti:

    • Referendum n. 1 – rosso
    • Referendum n. 2 – arancione
    • Referendum n. 3 – giallo
    • Referendum n. 4 – grigio
    • Referendum n. 5 – verde


    Su ciascuna scheda referendaria vengono inoltre riportati il numero del referendum,  la denominazione ed il quesito referendario, così come approvati dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione.

    A questo punto l'elettone viene invitato a recarsi in cabina per votare, facendo attenzione a non sovrapporre le schede una sull'altra durante l'apposizione dei segni di voto.
    Ciascun elettore ha diritto di esprimere il voto tracciando, con la matita copiativa, un solo segno sulla risposta da lui prescelta ("SI" o "NO") o, comunque, nel rettangolo che la contiene, restando vietati altri segni o indicazioni.
    Pertanto l'elettore traccerà un segno sulla scritta "SI" se ritiene che debbano essere abrogate la norme sottoposte a referendum, mentre traccerà un segno sulla scritta "NO" se invece ritiene che vengano mantenute in vigore le norme sottoposte a referendum.
    È possibile ritirare, e quindi votare, anche solamente la scheda per uno o per alcuni dei quesiti referendari.

    Secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli  consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

    Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve personalmente ripiegare le schede secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e provvedere ad inserirle direttamente nelle corrispondenti urne.

     
     

    VIDEO TUTORIAL
    Istruzioni e modalità di voto per i Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022

     
     

    I modelli FAC-SIMILE
    Clicca sulle immagini seguenti per vedere ingranditi i fac-simile delle schede di consultazione referendaria relative ai cinque referendum abrogativi.

    Fac-Simile della SCHEDA di colore ROSSO per il referendum abrogativo n. 1 - parte INTERNA
    Fac-Simile della SCHEDA di colore ROSSO per il referendum abrogativo n. 1 - parte INTERNA
     
    Fac-Simile della SCHEDA di colore ROSSO per il referendum abrogativo n. 1 - parte ESTERNA
    Fac-Simile della SCHEDA di colore ROSSO per il referendum abrogativo n. 1 - parte ESTERNA
     
     
    Fac-Simile della SCHEDA di colore ARANCIONE per il referendum abrogativo n. 2 - parte INTERNA
    Fac-Simile della SCHEDA di colore ARANCIONE per il referendum abrogativo n. 2 - parte INTERNA
     
    Fac-Simile della SCHEDA di colore ARANCIONE per il referendum abrogativo n. 2 - parte ESTERNA
    Fac-Simile della SCHEDA di colore ARANCIONE per il referendum abrogativo n. 2 - parte ESTERNA
     
     
    Fac-Simile della SCHEDA di colore GIALLO per il referendum abrogativo n. 3 - parte INTERNA
    Fac-Simile della SCHEDA di colore GIALLO per il referendum abrogativo n. 3 - parte INTERNA
     
    Fac-Simile della SCHEDA di colore GIALLO per il referendum abrogativo n. 3 - parte ESTERNA
    Fac-Simile della SCHEDA di colore GIALLO per il referendum abrogativo n. 3 - parte ESTERNA
     
     
    Fac-Simile della SCHEDA di colore GRIGIO per il referendum abrogativo n. 4 - parte INTERNA
    Fac-Simile della SCHEDA di colore GRIGIO per il referendum abrogativo n. 4 - parte INTERNA
     
    Fac-Simile della SCHEDA di colore GRIGIO per il referendum abrogativo n. 4 - parte ESTERNA
    Fac-Simile della SCHEDA di colore GRIGIO per il referendum abrogativo n. 4 - parte ESTERNA
     
     
    Fac-Simile della SCHEDA di colore VERDE per il referendum abrogativo n. 5 - parte INTERNA
    Fac-Simile della SCHEDA di colore VERDE per il referendum abrogativo n. 5 - parte INTERNA
     
    Fac-Simile della SCHEDA di colore VERDE per il referendum abrogativo n. 5 - parte ESTERNA
    Fac-Simile della SCHEDA di colore VERDE per il referendum abrogativo n. 5 - parte ESTERNA
     

     

    Ulteriori informazioni possono essere reperite sull'apposito sito del Ministero dell'Interno, nel quale si possono trovare anche informazioni e dati su altre consultazioni referendarie.