Ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. B, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il nuovo codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, prevede all'art. 21, co. 7, che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, vengano pubblicati sul profilo del committente ed all'art. 29, co. 1, che tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture siano pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci. L'obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.