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Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

L'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 dispone:

- Ai commi 1 e 2 che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici, che contiene i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a), pari a € 150.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico- finanziaria degli enti;
- Ai commi 1 e 3, che le Stazioni appaltanti adottino il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) pari ad € 140.000, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria ed i principi contabili degli Enti locali;
- Al comma 4, che il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- Al comma 6, che i criteri e le modalità per la redazione del programma triennale dei lavori e dei servizi, vengano definiti dall’allegato I.5;

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ART. 37 DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

 

L'art. 37 ai commi 1 e 3 stabilisce che le Stazioni appaltanti adottino il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) pari ad € 140.000, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria ed i principi contabili degli Enti locali."

 
 
 

 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ART. 21 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci. L'obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI