Per far fronte alla gravissima situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese ha attraversato e non ancora superato, il Governo, con particolare riferimento alle consultazioni elettorali previste per l’anno 2020 – tra le quali il rinnovo degli organi elettivi di alcune Regioni a Statuto ordinario per compimento della scadenza naturale – è intervenuto con il decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59. Visto l’articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto sopra citato, nel testo coordinato con la legge di conversione n. 59/2020, che testualmente dispone: “in deroga a quanto previsto all’art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori”. Visto l’articolo 1-bis, comma 1, di detto decreto che prevede che “Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Quando si vota ?
Nelle giornate di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 si svolgeranno le operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nella Regione del Veneto e la conseguente attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali.
Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, i seggi elettorali rimarranno aperti:
- domenica 20 settembre:dalle ore 7 alle ore 23
- lunedì 21 settembre: dalle ore 7 alle ore 15
Gli elettori che all'orario di chiusura del seggio si troveranno ancora nei locali dello stesso saranno ammessi a votare.
Le operazioni di scrutinio delle schede delle elezioni regionali avranno inizio a partire dalle ore 15 di lunedì 20 settembre, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, e comunque dopo lo scrutinio relativo al al referendum confermativo sul testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
Chi può votare ?
Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 20 settembre 2020 (nati non dopo il 20 settembre 2002).
Oltre a questi la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune della regione. Sono pertanto ammessi a votare anche:
Un cittadino italiano residente in Italia, che si trova temporaneamente all’estero, ad esempio per motivi di studio, dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il proprio diritto di voto in occasione delle elezioni regionali. Non sono infatti previste in tali casi modalità alternative di espressione del voto.
Per chi lavora in Italia, in un comune DIVERSO da quello di residenza, NON è possibile votare in quel comune per le elezioni regionali.
Gli elettori positivi al COVID-19, che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario presso la propria abitazione, se sono elettori della Regione in cui sono domiciliati, possono votare alle elezioni regionali presso il proprio domicilio facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione:
a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni predette.
Link alla pagina del Ministero dell'Interno contenente ulteriori spiegazioni e precisazioni in merito.
Dove si vota ?
L'elettore si recherà a votare nella sezione nelle cui liste elettorali risulta iscritto. Questa è indicata sulla facciata della tessera elettorale, assieme all'indirizzo. Qui di seguito vengono elencate le 13 sezioni appartenenti al Comune di San Michele al Tagliamento, con i rispettivi indirizzi:
Sezione |
Ubicazione |
---|---|
N. 1 |
San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5 |
N. 2 |
San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5 |
N. 3 |
San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5 |
N. 4 |
San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5 |
N. 5 |
San Giorgio al Tagliamento - Via Madonnetta, 1 (ex Scuole Medie) (*) |
N. 6 |
San Giorgio al Tagliamento - Via Madonnetta, 1 (ex Scuole Medie) (*) |
N. 7 |
Villanova - Malafesta - Via Volta, 2 (presso il vicino Centro sportivo) |
N. 8 |
Cesarolo - Via Matteotti, 1 |
N. 9 |
Cesarolo - Via Matteotti, 1 |
N. 10 |
Cesarolo - Via Matteotti, 1 |
N. 11 |
Bibione - Via Maja, 80 |
N. 12 |
Bibione - Via Maja, 80 |
N. 13 |
Bibione - Via Maja, 80 |
Si ricorda che:
(*) Le sezioni elettorali n. 5 e n. 6, ubicate presso l'edificio della Scuola Elementare in via Nazionale n. 27 a San Giorgio al Tagliamento, sono state spostate presso l'edificio adiacente (ex Scuole Medie) in Via Madonnetta n. 1, nella medesima frazione di San Giorgio al Tagliamento.
Si segnala inoltre che tutte le 13 sezioni appartenenti al Comune di San Michele al Tagliamento sono ubicate in sedi esenti da barriere architettoniche.
A) Agevolazioni per il VOTO
VOTO a domicilio
Anche per le elezioni regionali che si svolgeranno il 20 e 21 settembre 2020 si applicano le disposizioni sul voto domiciliare previste per norma in favore degli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico per disabili, organizzato dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, nonché in favore degli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione.
Tali elettori possono chiedere al Sindaco (del proprio Comune di iscrizione elettorale) un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale. A tal proposito questa domanda in carta libera deve indicare l’indirizzo completo e possibilmente un recapito telefonico.e deve pervenire al Sindaco in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 11 agosto e lunedì 31 agosto 2020. Alla suddetta domanda l’elettore deve allegare copia della tessera elettorale ed idoneo certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti in capo all'elettore la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio.Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
VOTO assistito
A tutela degli elettori non deambulanti e portatori di handicap, l’art.29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, il Comune organizzi un servizio di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori. Costoro, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. In tal caso l’elettore non deambulante dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Si segnala tuttavia che tutte le 13 sezioni appartenenti al Comune di San Michele al Tagliamento sono ubicate in sedi esenti da barriere architettoniche.
Le norme (Legge 5 febbraio 2003, n. 17) prevedono inoltre che i cittadini portatori di handicap che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità, possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD). Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico (redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali) nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
VOTO presso strutture sanitarie
L’elettore ricoverato presso una struttura sanitaria può votare nelle sezioni ospedaliere, se è elettore della Regione in cui è ubicata tale struttura, purché la struttura che lo ospita abbia almeno 100 posti-letto. Se invece è ricoverato in una struttura con meno di 100 posti-letto, il suo voto viene raccolto da appositi seggi speciali, previa domanda.
Per gli elettori ricoverati nei reparti COVID di strutture sanitarie valgono le medesime disposizioni.
B) Agevolazioni TARIFFARIE per il VIAGGIO
Gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire di agevolazioni di viaggio che verranno applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto (agevolazioni autostradali, viaggi ferroviari, anche per elettori residenti all'estero, viaggi via mare ed aerei).
Viaggi autostradali
E’ prevista la gratuità del pedaggio, su tutta la rete autostradale nazionale (con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo "aperto"), per i soli elettori italiani residenti all’estero, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno. La validità dell'agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22,00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno d'inizio delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.L'elettore, per poter usufruire di tale agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l'attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.
Viaggi ferroviari
La società Trenitalia Spa applicherà specifiche agevolazioni sul prezzo dei biglietti per i viaggi degli elettori, per i quali è previsto il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe e per il livello di servizio Standard. Per gli elettori residenti in Italia, il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato dalle biglietterie ed agenzie di viaggio Trenitalia, dietro esibizione da parte del viaggiatore della tessera elettorale. Gli stessi elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva. Per gli elettori residenti all'estero, l'emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.
In ogni caso gli elettori, per poter usufruire delle agevolazioni, dovranno esibire la tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione (nel viaggio di ritorno) e idoneo documento di riconoscimento (sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno).
Tali biglietti possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell'arco temporale di venti giorni a ridosso del giorno di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo a lsecondo giorno di votazione (quest'ultimo escluso). Pertanto, il viaggio di andata può essere effettuato dall'11 settembre e quello di ritorno non oltre il 1° ottobre 2020. Altre informazioni sono disponibili sul sito web www.trenitalia.com.
La società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A applicherà la Convenzione in essere e estenderà l'acquisto dei biglietti agevolati (oltre al contact center Pronto Italo disponibile al numero 060708 ed alle biglietterie di stazione e agenzie di viaggio convenzionate) al canale web, tramite il sito www.italotreno.it. La modifica dei biglietti acquistati con tariffa agevolata sarà possibile tramite sito web desktop e mobile www.italotreno.it, tramite il contact center Italo Assistenza (disponibile al numero 892020) e tramite le biglietterie di stazione, agenzie di viaggio convenzionate e biglietterie self service di stazione. Le agevolazioni sono applicabili ai soli viaggi effettuati sul territorio nazionale.
Gli elettori potranno acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico. L'agevolazione potrà applicarsi esclusivamente ai biglietti ferroviari di andata e ritorno acquistati per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex ed Economy. In ogni caso gli elettori, per poter usufruire delle agevolazioni, dovranno esibire la tessera elettorale e idoneo documento di riconoscimento sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno (ma recante l'attestazione dell'avvenuta votazione). I biglietti agevolati devono essere nominativi e potranno essere utilizzati esclusivamente, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno della consultazione elettorale (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al secondo giorno della consultazione stessa (questo escluso). I biglietti agevolati devono essere nominativi e potranno essere acquistati, di norma, solo per viaggi di andata e ritorno.
La Società Trenord s.r.l., operante in Lombardia, applicherà le agevolazioni sul prezzo dei biglietti ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti nel territorio nazionale o all'estero che si recheranno nella località sede elettorale di iscrizione al fine di esercitare il diritto di voto. Tali agevolazioni sono applicabili ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale. Per i viaggi degli elettori è previsto il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali. In tutti i casi le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe. Altre informazioni sono disponibili sul sito www.trenord.it.
Viaggi in aereo
Alitalia Società Aerea Spa si è resa disponibile ad offrire agevolazioni tariffarie sui propri voli nazionali, che non si possono aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e che non si applicano ai voli in codeshare, prevedendo uno sconto pari a € 40 sul prezzo base del biglietto di andata e ritorno (se superiore a € 40), escluse le tasse ed i supplementi. Tale biglietto è acquistabile sul sito della Compagnia. Lo sconto può essere utilizzato esclusivamente per prenotazioni contenenti un solo passeggero adulto. Per prenotazioni con più passeggeri adulti è possibile usufruire dello sconto effettuando acquisti separati per ciascun passeggero. Gli elettori al check-in e/o all’imbarco, oltre al biglietto di viaggio, dovranno esibire la tessera elettorale o, qualora ne fossero sprovvisti, solo per il viaggio di andata, potranno presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, dovrà essere esibita la tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale a dimostrazione dell’avvenuta votazione.
Viaggi via mare
La società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a. (che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti) e la società Navigazione Siciliana S.c.p.A. applicareranno, per gli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria"; nel caso di elettori cha abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa "elettori" risultasse più vantaggiosa. L'agevolazione viene accordata dietro presentazione della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell'ufficio di sezione.
Altre agevolazioni di viaggio
Gli elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.
Cosa portare ?
Per poter votare gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale personale a carattere permanente, unitamente alla carta d’identità o altro documento di identificazione (purché munito di fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.
Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla PA, anche se scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.
In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità.
In caso di furto oppure di smarrimento della propria tessera elettorale personale, l'elettore potrà richiedere un duplicato della tessera (previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento) presso gli uffici comunali (sede municipale di San Michele al Tagliamento, sportello per i Servizi Demografici, piano terra, lato nord) che, a tal fine, resteranno aperti nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 18 a sabato 19 settembre 2020), dalle ore 9 alle ore 18 e nei giorni della votazione (domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.
Nel caso in cui gli spazi per l’apposizione del timbro sulla tessera elettorale risultassero esauriti, l'elettore potrà richiedere sempre presso i medesimi uffici il rinnovo della stessa.Gli elettori sono infatti invitati a verificare sin d’ora se siano in possesso di tale documento e se sullo stesso siano ancora presenti spazi per l’apposizione del timbro, al fine di potersi rivogere quanto prima ai suddetti uffici per l'immediato rilascio della nuova tessera, evitando così eventuali disagi causati dalla probabile concentrazione di tali richieste nel giorno della votazione. Si ricorda che il Comune procede al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art.4, comma 7, del D.P.R. n.299/2000).
Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.
Per chi avesse richiesto al proprio comune di residenza il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) ed alla data del 20 settembre 2020 non risultasse ancora consegnata, in mancanza di altro documento di identificazione, l'elettore potrà votare con la ricevuta della richiesta di CIE: tale ricevuta contiene infatti la fotografia ed i dati anagrafici del richiedente la CIE (oltre al numero della CIE cui si riferisce), divenendo pertanto un documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c) del DPR n.445/2000.
Come ci si comporta (aggiornato dal nuovo protocollo sanitario e di sicurezza) ?
È stato sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della Salute un “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”, nel quale sono contenute alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che verrà adottato in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020. A tal fine il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile ha redatto anche una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto.
Nel corso delle operazioni di voto saranno previste anche periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. Inoltre, verranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroaìcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni sezione elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai seggio (ad es. rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Completate le operazioni di voto, è consigliala una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede ed al momento dell'inserimento della scheda elettorale nell'urna, mentre non è necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.
Si ricorda, altresì, che per assicurare la segretezza dell'espressione del diritto di voto è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione inviterà l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui è al momento in possesso.Tali arecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, per essere restituite dopo l’espressione del voto. Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni
I minori non possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore, in quanto l’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale (fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto).
Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati (anche se sono armi detenute legalmente) o muniti di altri strumenti atti ad offendere.
Come si vota ?
Per le Elezioni Regionali l’elettore, all’atto della votazione, riceverà una scheda recante, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza.
L'elettore può esprimere il suo voto in una delle seguenti maniere:
1) Si può votare solo per il candidato Presidente, tracciando un segno con la matita copiativa sul nome e/o sul contrassegno a fianco del nome. In tal caso, il voto si intende espresso anche a favore della coalizione collegata (composta da tutte le liste che appoggiano quel candidato Presidente).
2) Si può votare per un candidato Presidente, tracciando un segno con la matita copiativa sul nome e/o sul contrassegno di tale candidato, e per una delle liste provinciali ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste, con o senza preferenze.
3) Si può votare a favore solo di una lista provinciale, tracciando un segno con la matita copiativa sul relativo contrassegno. In tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.
4) Si può votare per un candidato Presidente, tracciando un segno con la matita copiativa sul nome e/o sul contrassegno di tale candidato, e per una delle liste provinciali a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste, con o senza preferenze (cosiddetto "voto disgiunto").
5) Si può votare anche solo una preferenza (scrivendo con la matita copiativa il cognome, oppure il nome e il cognome di tale candidato), senza indicare la lista o il candidato Presidente. In tal caso il voto è assegnato al candidato, alla lista cui appartiene il candidato e al candidato Presidente collegato a tale lista.
6) In caso di espressione di una sola preferenza (scrivendo con la matita copiativa il cognome, oppure il nome e il cognome di tale candidato) in uno spazio diverso da quello della lista di appartenenza, il voto è comunque valido (es. Bianchi candidato della lista n. 1 ma erroneamente inserito negli spazi della lista n. 2). In tal caso il voto è assegnato al candidato, alla lista cui appartiene il candidato e al candidato Presidente collegato a tale lista.
7) Si possono votare due preferenze che riguardano candidati della stessa lista ma di sesso diverso(scrivendo con la matita copiativa il cognome, oppure il nome e il cognome di questi). In tal caso il voto è assegnato ad entrambi i candidati, alla lista di appartenenza ed al relativo candidato Presidente collegato a tale lista. Se si esprimono due preferenze che riguardano candidati della stessa lista ma dello stesso sesso, la seconda preferenza è annullata.
Secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.
Dopo aver espresso il voto l'elettore deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e provvedere ad inserirla direttamente nella corrispondente urna (ai sensi dell’art.1 del decreto-legge n.103/2020).
Se l’elettore, dopo avere ritirato la scheda e senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto si configura un'ipotesi di annullamento della scheda: l’elettore è pertanto conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.
Video tutorial della Regione Veneto con le istruzioni e le modalità di voto per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale - 20 e 21 settembre 2020:
I modelli FAC-SIMILE
Clicca sulle immagini per vedere ingrandito il fac-simile della scheda elettorale - Parte interna e parte esterna.
Come funziona il sistema elettorale nella Regione del Veneto ?
Le elezioni del Presidente della Giunta e Consiglio regionale del Veneto sono state disciplinate dalla Legge Regionale n. 5/2012, così come modificata dalla L.R. n. 19/2018 e dalla L.R. n. 22/2020.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76 del 30 luglio 2020, sono stati assegnati al Consiglio regionale del Veneto n. 49 seggi, da eleggere sulla base di liste provinciali,con la seguente ripartizione tra le singole circoscrizioni elettorali provinciali della regione:
- Circoscrizione elettorale provinciale di Belluno: n. 2 seggi
- Circoscrizione elettorale provinciale di Padova: n. 9 seggi
- Circoscrizione elettorale provinciale di Rovigo: n. 2 seggi
- Circoscrizione elettorale provinciale di Treviso: n. 9 seggi
- Circoscrizione elettorale provinciale di Venezia: n. 9 seggi
- Circoscrizione elettorale provinciale di Verona: n. 9 seggi
- Circoscrizione elettorale provinciale di Vicenza: n. 9 seggi
Il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri (49 consiglieri regionali + il candidato presidente che ha conseguito il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto), più il Presidente proclamato eletto.
La legge elettorale regionale prevede inoltre che concorrano all’assegnazione dei seggi (clausola di sbarramento) solo le coalizioni che abbiano ottenuto o superato, a livello regionale, la soglia del 5% del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni e quelle che, pur non raggiungendo tale soglia, sono composte da almeno un gruppo di liste che, da solo, ha ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
Non è prevista una soglia minima di voti da raggiungere.
E’ previsto invece un premio di maggioranza del 60% dei seggi, pari a n. 29 seggi, se la coalizione vincente (ovvera quella collegata al candidato eletto Presidente della Giunta regionale) raggiunge almeno il 40% di voti validi, mentre tale premio scende al 55% dei seggi, pari a n. 27 seggi, se raggiunge un numero di voti inferiore al 40%.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sullo specifico portale della Regione del Veneto, nel quale si possono trovare anche informazioni e dati su precedenti consultazioni elettorali della regione.