Testata per la stampa

I.M.U. 2021

 

Aggiornamento del 07/05/2021

 

 
 

SI INFORMA CHE IL COMUNE NON PROVVEDERA’ ALL’INVIO DEL MODELLO F24  IMU PRECOMPILATO.

 
 

Visure catastali online

L'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) ha istituito un servizio per i privati di visura catastale online. Conoscendo gli identificativi catastali (foglio, mappale e subalterno), è possibile verificare la rendita catastale dell'immobile.
Maggiori informazioni sull'utilizzo del servizio, sono disponibili sulla homepage dell'Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/ (dal menù cliccare su " Cittadini "- " Visura catastale " - " Consultazione rendite catastali ".

 

Con la LEGGE DI BILANCIO 2021, (L. 178/20) sono state introdotte delle novità in relazione alla nuova IMU per l’anno 2021:

RESIDENTI ALL’ESTERO CHE POSSIEDONO IMMOBILI IN ITALIA
Ai sensi dell’art. 1, c. 48, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021
Ai sensi dell’art. 1, c. 599, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che in base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

Per l’anno 2021 sono confermate le aliquote e le detrazioni applicate per l’anno d’imposta 2020 (Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 25/05/2020).

 

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la legge di Bilancio ( L. n. 160 del 27.12.2019, art. 1 c. 738) ha abolito l'imposta unica comunale (IUC), ed ha disciplinato la nuova IMU. (articolo 1 della medesima legge, dal comma 739 al comma 783).

 
  1. CHI DEVE PAGARE
  2. IMMOBILI ESCLUSI DALL'IMU
  3. LE ALIQUOTE VIGENTI
  4. LA DETRAZIONE
  5. CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE
  6. RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE
  7. FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI E INABITABILI
  8. QUANDO E DOVE SI PAGA
  9. CODICI TRIBUTO
  10. MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
  11. VERSAMENTI
  12. LA DICHIARAZIONE
  13. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 

CHI DEVE PAGARE

L’imposta municipale IMU è il nuovo tributo che, dal 1° gennaio 2020, va pagato sulla base del patrimonio immobiliare del contribuente. Per patrimonio immobiliare si intende il possesso di fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli siti nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento.

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il concessionario di aree demaniali e il locatario solo in caso di locazione finanziaria (leasing).

È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell’art.540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell’imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento al medesimo immobile, ognuno è titolare di un’ autonoma obbligazione tributaria: nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili


Chiunque desideri acquisire, in nome e per conto di uno o più soggetti passivi, i modelli di versamento IMU o informazioni sulla posizione contributiva degli stessi, è tenuto a produrre anche il necessario atto di delega.

Per l’IMU dovuta per fabbricati destinati ad attività economica, aree edificabili e situazioni complesse, è necessario rivolgersi al proprio consulente fiscale o tecnico.


 

IMMOBILI ESCLUSI DALL'IMU

Abitazione principale e relative pertinenze

L’imposta non si applica all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nella categoria delle abitazioni (esclusa la categoria A/10) come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile e del suo nucleo familiare devono sussistere contemporaneamente affinché l'unità immobiliare possa essere considerata abitazione principale.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Per pertinenza dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Per effetto di quest’ultima disposizione, qualora l’unità immobiliare comprenda già una pertinenza accatastata unitamente al fabbricato, si dovrà tener conto della stessa ai fini del computo di ulteriori pertinenze.



Fabbricati assimilati all’abitazione principale:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito diprovvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli finidell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitoreaffidatario stesso;
  5. l’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. l ’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 

Terreni agricoli come di seguito qualificati:

  1. Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  2. Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;
  3. A immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  4. Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
 
 

LE ALIQUOTE VIGENTI

 

Per l’anno 2021 sono confermate le aliquote e le detrazioni applicate per l’anno d’imposta 2020 (Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 25/05/2020), pertanto il pagamento dell'IMU 2021 è dovuto applicando le seguenti aliquote e detrazioni:



ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE






0,40%
DETRAZIONE :Euro 200,00 fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

ALLOGGI IACP - ERP



1,06%
ABITAZIONI DIVERSE DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A)E FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA C2, C6, C7




1,06%
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO IVI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE
0,46%
FABBRICATI DESTINATI A LOCAZIONE TURISTICA E RELATIVE PERTINENZE
0,98%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE



0,00%
FABBRICATI MERCE


0,00%
FABBRICATI DI CATEGORIA D



0,98%
ALTRI FABBRICATI


0,98%



AREE EDIFICABILI
0,98%
TERRENI AGRICOLI
0,98%
 
 

ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI

 E’ prevista l’aliquota del 9,8 per mille per le unità abitative destinate a locazione turistica e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per categoria, ad esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, comunicate ai fini dell'imposta di soggiorno, purché locate a turisti per l'anno di riferimento e la locazione sia riscontrabile dalle dichiarazioni mensili presentate per l'imposta di soggiorno.
Qualora l'unità abitativa sia gestita da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, al fine di verificare il requisito della effettiva locazione a turisti, potranno essere richiesti atti e documenti sia ai gestori della struttura ricettiva che ai proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento sulla stessa.

 E’ prevista l’aliquota del 4,6 per mille per le unità abitative concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per categoria, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. Alle unità immobiliari concesse in comodato con contratto registrato, e conformi a quanto previsto dall’art.7,c.1, lettera c del Regolamento IMU, si applica la medesima aliquota IMU.

 

N.B.: Le indicazioni sulle aliquote e detrazioni sopra riportate sono stralci ricavati dalla delibera di C.C. n.35 del 28/05/2020 e dal Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 28/05/2020, ai quali si rimanda per i necessari approfondimenti e alle precise definizioni degli immobili per l’applicabilità delle diverse aliquote d’imposta.

 
 

LA DETRAZIONE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

  La detrazione si applica anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

 

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili, calcolato come segue:

 

FABBRICATI

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/5);
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.


ATTENZIONE: le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, in caso di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

 

TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23,12,1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

 

AREE FABBRICABILI

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A seguito dell’entrata in vigore della disciplina IMU non sono disponibili valori minimi di riferimento, si consiglia pertanto di eseguire una stima del valore dell’area e presentare la dichiarazione IMU.

 
 

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per :

a) i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, neppure per usi difformi rispetto alla destinazione propria, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.


Riduzioni per immobili locati a canone concordato

Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.


N.B.: al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste, il contribuente è tenuto a presentare al Comune dichiarazione IMU.

 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI E INABITABILI

Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50 % della base imponibile, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igenico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 308/2001, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui alle successive lettere c) e d) della medesima norma.

  1. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’inizio della condizione di inagibilità, debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione, comporterà l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU con la modalità e i termini previsti.
Mantengono efficacia ai fini della riduzione, le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal regolamento.


N.B.: Le indicazioni sui fabbricati inagibili e/o inabitabili sopra riportate sono stralci ricavati dal Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 28/05/2020, al quale si rimanda per i necessari approfondimenti e per le precise definizioni degli immobili per l’applicabilità dell' agevolazione.

 

QUANDO E DOVE SI PAGA

Per l’anno 2021 il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato:

  • Entro il 16 giugno con versamento della prima rata in acconto, in misura pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;
  • Entro il 16 dicembre versando il saldo a conguaglio, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune, invariate rispetto all'anno d'imposta 2020.
  • In alternativa è possibile effettuare il versamento dell’intera imposta dovuta per l’anno 2021 in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
  • ATTENZIONE : l'imposta è dovuta per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: in caso di variazione, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
  • A titolo esemplificativo:
  • mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entroil giorno 15 del mese;
  • mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
  • mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Il pagamento può essere effettuato mediante l’utilizzo di:

MODELLO F24 , approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il versamento può essere effettuato in Banca, in Posta e presso tutti i soggetti abilitati all’incasso del MODELLO F24 ed è esente da commissioni.
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari e uffici postali, inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking. L’importo del versamento si arrotonda all’euro per difetto se la frazione è inferiore/pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.


Per gli immobili di categoria D è riservato allo Stato il gettito calcolato ad aliquota dello 0,76%, mentre la differenza deliberata dal Comune è riservata al Comune stesso. Per tutti gli altri immobili l’IMU è interamente versata al Comune.

IL CODICE ENTE/CODICE COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO E’ :

(codice alfanumerico)   I040

 

Collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it si possono reperire tutte le informazioni relative al pagamento tramite il modello F24.

CODICI TRIBUTO

3912IMU  abitazione principale (categoria A1 - A8 - A9) e relative pertinenze
3914IMU  terreni agricoli
3916IMU  aree fabbricabili
3918IMU  altri fabbricati (diversidalla categoria catastale D)
3925IMU  Immobili ad uso produttivo in categoria D - STATO
3930IMU  Immobili ad uso produttivo in categoria D – COMUNE

ATTENZIONE : istituzione del nuovo codice tributo F24 per i FABBRICATI MERCE.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 29/E, ha istituito il nuovo CODICE TRIBUTO 3939 IMU per il versamento IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE.

I codici sopra esposti vanno indicati nel modello F24 nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”.
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta, barrando la casella RAVV”.



 

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

ATTENZIONE: dal 1° gennaio 2020 i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono soggetti ad IMU.
La legge 160/2019 non prevede più alcuna possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE.
Per l'anno d'imposta 2021 per le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE),dovrà essere utilizzata l'aliquota del 10,6.

NOVITA’ : dall’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, c. 48, la riduzione d’imposta è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono pagare la quota d'imposta dovuta al Comune mediante bonifico bancarioa favore di:
Crédit Agricole Italia Spa
IBAN IT47 M 06230 36240 000015 466122
BIC/SWIFT: CRPPIT2PXXX




Nel bonifico dovranno essere indicati:
- cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
- causale: ACCONTO IMU 2021,oppure SALDO IMU 2021,oppure IMU 2021.

 

VERSAMENTI

SI CONSIDERANO REGOLARMENTE ESEGUITI I VERSAMENTI:

· effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d’imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
· effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.
   

A richiesta del contribuente l’ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità.

Nel caso di eventi eccezionali ed imprevedibili, con apposita deliberazione della Giunta Comunale i termini di versamento dell'IMU possono essere differiti senza applicazione di sanzioni, interessi o oneri accessori.

 
 

LA DICHIARAZIONE

 

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
In attesa dell'approvazione di nuovi modelli, si possono utilizzare i modelli approvati con Decreto del MEF dd 30/10/2012 (nelle cui istruzioni sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione).
 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

In linea di principio, la dichiarazione deve essere necessariamente presentata affinchè possa essere riconosciuta:
· l'assimilazione del fabbricato ad abitazione principale;
· l’esenzione del tributo;
· la riduzione della base imponibile
· l'aliquota agevolata deliberata dall'ente

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

 
 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Gli atti comunali:

 

La normativa nazionale:

  • · Legge 27 dicembre 2019, n. 160
  • · Circolare n.1/DF
  • · La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021)