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REFERENDUM COSTITUZIONALE (revocato)

( 29 marzo 2020 )

 
Logo del Referendum costituzionale con mano che inserisce la scheda elettorale nell'urna
 
 

Ultimo aggiornamento:  30 marzo 2020

 

ATTENZIONE: a causa dell'emergenza sanitaria da "Coronavirus" le procedure referendarie in Italia e all'estero sono state REVOCATE con effetto immediato a seguito del D.P.R. 5 marzo 2020.
Lo ha deciso nel pomeriggio del 05/03/2020 il Consiglio dei Ministri, in relazione alla misure per il contrasto, il contenimento, l’informazione e la prevenzione sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e per consentire a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace ed ai cittadini un'adeguata informazione sulla scelta che sono chiamati a fare votando sul quesito referendario. La data del 29 marzo infatti era stata fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020 prima dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.
L'art.81 del D.L. 18/2020 ha stabilito in 240 giorni, dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso, il termine entro cui dovrà essere nuovamente indetta la consultazione referendaria.

 
 
 

COMUNICATI ufficiali

 

 

QUESITO del referendum costituzionale

I cittadini italiani saranno chiamati al voto il giorno di domenica 29 marzo 2020 per esprimersi su un referendum popolare confermativo (costituzionale) ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

Testo del quesito: Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.240 del 12 ottobre 2019?

 
 

Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza del referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità. Non si richiede pertanto che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l'esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

 

 

INFORMAZIONI sul referendum

     
     

    Quando si vota ?
    Domenica 29 marzo 2020 si svolgerà una consultazione elettorale riguardante il referendum popolare confermativo, ai sensi dell'art.138 della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.240 del 12 ottobre 2019.

    Questa consultazione si svolgerà in una unica giornata, iniziando alle ore 7 del mattino e proseguendo sino alle ore 23 dello stesso giorno di domenica (ai sensi dell’art.1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147 - Legge di stabilità 2014). Gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

    I dati sull'affluenza alle urne pubblicati corrisponderanno a quelli delle ore 12, 19 e 23 (questi ultimi saranno definitivi).
    Lo scrutinio dei voti inizierà pertanto alle ore 23, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti.

     
     
     

    Chi può votare ?
    Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 29 marzo 2020 (nati non dopo il 29 marzo 2002).

    Oltre a questi la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune. Sono pertanto ammessi a votare anche:

    • coloro che presentano una sentenza della Corte d’appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune;
    • coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;
    • i componenti del seggio;
    • i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum (possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale);
    • ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico (possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale);
    • i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia, gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio;
    • i naviganti (marittimi o aviatori) possono votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco;
    • i degenti in ospedali e case di cura;
    • i ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità;
    • i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio nazionale;
    • gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote ed in possesso della certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche;
    • gli elettori portatori di handicap (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto e che quindi votano con l’assistenza di un accompagnatore. L’ammissione al voto assistito non è consentita invece per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.
     

    Elettori italiani residenti all’estero:
    gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, votano per corrispondenza.

    La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa. In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n.459/2001 nonché dell’art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum, ovvero entro il prossimo 8 febbraio 2020, utilizzando il modello prediposto dal Ministero degli Affari Esteri pubblicato ad inizio pagina ("Comunicati ufficiali") e facendolo pervenire (tramite consegna a mano o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore. Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione da parte del suddetto Ufficio consolare entro il termine prescritto.

    Elettori temporaneamente residenti all'estero:
    l'art. 4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 26 febbraio 2020, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.L'opzione (il cui specifico modello è pubblicato ad inizio pagina  - "Comunicati ufficiali") dovrà pervenire al Comune - Ufficio Elettorale tramite una delle seguenti modalità:
    - consegna a mano (anche da persona diversa dall'interessato) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune
    - a mezzo posta a Comune di San Michele al Tagliamento, Piazza della Libertà n. 2, 30028 San Michele al Tagliamento (VE)
    - a mezzo e-mail (anagrafe@comunesanmichele.it)
    - a mezzo PEC (comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it)
    - tramite fax al n. 0431.516312

    La suddetta dichiarazione di opzione va corredata con una copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con riferimento al requisito della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che tale espressa dichiarazione resa dall'elettore debba ritenersi valida ai fini dell'esercizio del diritto di voto all'estero; ciò, anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

    Può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il Servizio civile all'estero.Infine, per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

     
     
     

    Dove si vota ?
    L'elettore si recherà a votare nella sezione nelle cui liste elettorali risulta iscritto. Questa è indicata sulla facciata della tessera elettorale, assieme all'indirizzo. Qui di seguito vengono elencate le 13 sezioni appartenenti al Comune di San Michele al Tagliamento, con i rispettivi indirizzi:

    Sezione
    Ubicazione
    N. 1
    San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5
    N. 2
    San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5
    N. 3
    San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5
    N. 4
    San Michele al Tagliamento - Via Pascoli, 5
    N. 5
    San Giorgio al Tagliamento - Via Madonnetta, 1 (ex Scuole Medie) (*)
    N. 6
    San Giorgio al Tagliamento - Via Madonnetta, 1 (ex Scuole Medie) (*)
    N. 7
    Villanova - Malafesta - Via Volta, 2 (presso il vicino Centro sportivo) (**)
    N. 8
    Cesarolo - Via Matteotti, 1
    N. 9
    Cesarolo - Via Matteotti, 1
    N. 10
    Cesarolo - Via Matteotti, 1
    N. 11
    Bibione - Via Maja, 80
    N. 12
    Bibione - Via Maja, 80
    N. 13
    Bibione - Via Maja, 80
     

    Si ricorda che:
    (*)  Le sezioni elettorali n. 5 e n. 6, ubicate presso l'edificio della Scuola Elementare in via Nazionale n. 27 a San Giorgio al Tagliamento, sono state spostate presso l'edificio adiacente (ex Scuole Medie) in Via Madonnetta n. 1, nella medesima frazione di San Giorgio al Tagliamento.
    (**)  La sezione elettorale n. 7, ubicata presso l'edificio (ex scuole) in via Scuole n. 8 in Villanova-Malafesta, è stata spostata presso il Centro sportivo in via A. Volta n. 2, nella medesima frazione di Villanova-Malafesta.
    Si segnala inoltre che tutte le 13 sezioni appartenenti al Comune di San Michele al Tagliamento sono ubicate in sedi esenti da barriere architettoniche.

     
     
     

    Quali sono le agevolazioni per gli elettori ?


    A) Agevolazioni per il VOTO

    VOTO a domicilio
    Anche per il referendum che si svolgerà il 29 marzo 2020 si applicano le disposizioni sul voto domiciliare previste per norma in favore degli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico per disabili, organizzato dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, nonché in favore degli elettoriaffetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione.

    Tali elettori possono chiedere al Sindaco (del proprio Comune di iscrizione elettorale) un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale. A tal proposito questa domanda in carta libera deve indicare l’indirizzo completo e possibilmente un recapito telefonico.e deve pervenire al Sindaco in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 18 febbraio e lunedì 9 marzo 2020. Alla suddetta domanda l’elettore deve allegare copia della tessera elettorale ed idoneo certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti in capo all'elettore la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio.Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.


    VOTO assistito
    A tutela degli elettori non deambulanti e portatori di handicap, l’art.29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, il Comune organizzi un servizio di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori. Costoro, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. In tal caso l’elettore non deambulante dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Si segnala tuttavia che tutte le 13 sezioni appartenenti al Comune di San Michele al Tagliamento sono ubicate in sedi esenti da barriere architettoniche.

    Le norme prevedono inoltre che i cittadini portatori di handicap che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità, possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD). Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico (redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali) nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

    I funzionari medici designati al rilascio dei summenzionati certificati sanitari "non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati", art. 56 del DPR n. 361/1957.

     
     

    B) Agevolazioni TARIFFARIE per il VIAGGIO

    Gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire di agevolazioni di viaggio che verranno applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto (agevolazioni autostradali, viaggi ferroviari, anche per elettori residenti all'estero, viaggi via mare ed aerei).

    Viaggi autostradali
    E’ prevista la gratuità del pedaggio, su tutta la rete autostradale nazionale (con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo "aperto"), per i soli elettori italiani residenti all’estero, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno. La validità dell'agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22,00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno d'inizio delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del quinto giorno successivo.L'elettore, per poter usufruire di tale agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l'attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.


    Viaggi ferroviari
    La società Trenitalia Spa applicherà specifiche agevolazioni sul prezzo dei biglietti per i viaggi degli elettori, per i quali è previsto il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe e per il livello di servizio Standard. Per gli elettori residenti in Italia, il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato dalle biglietterie ed agenzie di viaggio Trenitalia, dietro esibizione da parte del viaggiatore della tessera elettorale. Gli stessi elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva. Per gli elettori residenti all'estero, l'emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.
    In ogni caso gli elettori, per poter usufruire delle agevolazioni, dovranno esibire la tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione (nel viaggio di ritorno) e idoneo documento di riconoscimento (sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno).
    Tali biglietti possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell'arco temporale di venti giorni a ridosso del giorno di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest'ultimo escluso). Pertanto, il viaggio di andata può essere effettuato dal 20 marzo e quello di ritorno non oltre l'8 aprile 2020
    Altre informazioni sono disponibili sul sito web www.trenitalia.com.

    La società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A applicherà la Convenzione in essere e estenderà l'acquisto dei biglietti agevolati al canale web, tramite il sito www.italotreno.it, mentre la modifica dei biglietti acquistati con tariffa agevolata sarà possibile solo contattando Italo Assistenza al n. 892020 (numero a tariffazione speciale). Le agevolazioni sono applicabili ai soli viaggi effettuati sul territorio nazionale. Gli elettori potranno acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico. L'agevolazione potrà applicarsi esclusivamente ai biglietti ferroviari di andata e ritorno acquistati per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex ed Economy. In ogni caso gli elettori, per poter usufruire delle agevolazioni, dovranno esibire la tessera elettorale e idoneo documento di riconoscimento sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno (ma recante l'attestazione dell'avvenuta votazione). I biglietti agevolati devono essere nominativi e potranno essere utilizzati esclusivamente, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno della consultazione elettorale (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della consultazione stessa (questo escluso).

    La Società Trenord s.r.l., operante in Lombardia, applicherà le agevolazioni sul prezzo dei biglietti ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti nel territorio nazionale o all'estero che si recheranno nella località sede elettorale di iscrizione al fine di esercitare il diritto di voto. Tali agevolazioni sono applicabili ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale. Altre informazioni sono disponibili sul sito www.trenord.it.


    Viaggi via mare
    La società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a. (che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti) e la società Navigazione Siciliana S.c.p.A. applicareranno, per gli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria"; nel caso di elettori cha abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa "elettori" risultasse più vantaggiosa. L'agevolazione viene accordata dietro presentazione della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell'ufficio di sezione.


    Altre agevolazioni di viaggio
    Gli elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenzaavranno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda  classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

     
     
     

    Cosa portare ?
    Per poter votare gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale personale a carattere permanente, unitamente alla carta d’identità o altro documento di identificazione (purché munito di fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

    Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
    - le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla PA, anche se scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
    - le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
    - le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.
    In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità.

    In caso di furto oppure di smarrimento della propria tessera elettorale personale, l'elettore potrà richiedere un duplicato della tessera (previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento) presso gli uffici comunali (sede municipale di San Michele al Tagliamento, sportello per i Servizi Demografici, piano terra, lato nord).
    Nel caso in cui gli spazi per l’apposizione del timbro sulla tessera elettorale risultassero esauriti, l'elettore potrà richiedere sempre presso i medesimi uffici il rinnovo della stessa.
    Gli uffici comunali resteranno aperti per un tempo adeguato nei due giorni antecedenti la data della consultazione e nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione.

    Gli elettori sono invitati a verificare sin d’ora se siano in possesso di tale documento e se sullo stesso siano ancora presenti spazi per l’apposizione del timbro, al fine di potersi rivogere quanto prima ai suddetti uffici per l'immediato rilascio della nuova tessera, evitando così eventuali disagi causati dalla probabile concentrazione di tali richieste nel giorno della votazione.

    Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

    Per chi avesse richiesto al proprio comune di residenza il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) e alla data del 29 marzo 2020 non risultasse ancora consegnata, in mancanza di altro documento di identificazione, l'elettore potrà votare con la ricevuta della richiesta di CIE: tale ricevuta contiene infatti la fotografia ed i dati anagrafici del richiedente la CIE (oltre al numero della CIE cui si riferisce), divenendo pertanto un documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c) del DPR n.445/2000.

     
     
     

    Come ci si comporta ?
    Si ricorda, altresì, che per assicurare la segretezza dell'espressione del diritto di voto è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione inviterà l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui è al momento in possesso.Tali arecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, per essere restituite dopo l’espressione del voto. Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni

    I minori non possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore, in quanto l’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale (fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto).

    Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati (anche se sono armi detenute legalmente) o muniti di altri strumenti atti ad offendere.

     
     
     

    Ulteriori informazioni possono essere reperite sull'apposito sito del Ministero dell'Interno, nel quale si possono trovare anche informazioni e dati su altre consultazioni referendarie.