Con la conversione in legge del decreto n. 91/2014 (ad opera della legge 11 agosto 2014, n. 116 pubblicata in G.U. 20 agosto 2014, n. 192) è entrata definitivamente in vigore la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale. Rispetto al testo contenuto inizialmente nel decreto legge, in sede di conversione la disposizione è stata oggetto di una totale riformulazione. Attualmente, dunque, la norma contenuta nel decreto legge 91/2014 – dopo le intervenute modifiche in questione – recita:
ART. 14
8. Al decreto legislativo n. 156 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)….
b) all’articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)