Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l’Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il Comune di San Michele al Tagliamento, con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 12.04.2012 ha istituito l’imposta di soggiorno con decorrenza dal 01.06.2013, ha approvato il relativo regolamento e previsto le tariffe per persona e per pernottamento di prima applicazione.
Le tariffe giornaliere, i periodi di applicazione del tributo, il numero massimo di pernottamenti assoggettabili ad imposizione, sono stati successivamente stabiliti dalla Giunta Comunale, come previsto dal regolamento comunale per l’applicazione del tributo.
L’imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive site nel Comune di San Michele al Tagliamento, nel periodo dal primo maggio al trenta settembre, per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Ogni gestore applica la tariffa deliberata per la tipologia di struttura ricettiva posseduta, moltiplicandola per il numero di pernottamenti imponibili.
l tributo non è dovuto da chi è iscritto all’anagrafe del Comune di San Michele al Tagliamento, dai dipendenti delle strutture ricettive e da chi è esentato dal pagamento ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale.
Sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a. I volontari che, nel sociale, offrano il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie;
b. Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per motivi di servizio;
c. I lavoratori occupati presso aziende/imprese che svolgano attività, anche temporanea, nel territorio comunale;
d. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, compreso un accompagnatore;
e. Gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni accompagnatore turistico ogni venti partecipanti;
f. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
g. I bambini fino al compimento del secondo anno di età.
I soggetti che, tenuti al pagamento dell’Imposta di Soggiorno, si rifiutano di versarla ai gestori delle strutture ricettive, sono passibili di recupero dell’imposta aumentata del trenta per cento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 471/97 e degli interessi legali.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:
a. Informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, dell’entità del tributo, delle esenzioni e delle sanzioni previste in caso di mancato pagamento;
b. Richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno e rilasciare quietanza. A tal fine potrà essere rilasciata all’ospite una ricevuta nominativa non fiscale, oppure l’importo pagato potrà essere annotato sulla fattura / ricevuta fiscale rilasciata al cliente riportando la seguente dicitura “imposta di soggiorno assolta giusta deliberazione G.C.n. 51 del 16.03.2017 per € _____” (l’importo dovrà essere indicato come operazione fuori campo IVA);
c. Richiedere la compilazione dichiarazione di esenzione e conservare la documentazione attestante il diritto all’esenzione;
d. Segnalare il rifiuto al versamento mediante compilazione e trasmissione dell’apposito modulo;
e. Riversare al Comune di San Michele al Tagliamento l’imposta di soggiorno riscossa entro il trentesimo giorno non festivo del mese successivo la riscossione (si rinvia al paragrafo “Modalità di riversamento all’Ente dell’Imposta di soggiorno”);
f. Dichiarare mensilmente all’Ente, entro il giorno sedici del mese successivo, il numero di ospiti che hanno pernottato presso la loro struttura nel corso del mese e il numero dei soggetti esenti (si rinvia al paragrafo dichiarazione mensile);
g. Trasmettere entro il trentuno di ottobre di ogni anno un rendiconto complessivo, riferito al periodo d’imposizione, contenente i dati di riepilogo delle dichiarazioni mensili;
h. Presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo al Comune di San Michele al Tagliamento il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo d’imposta nell’anno precedente, sottoscritto dall’agente contabile della struttura. A tal fine si precisa che la Corte dei Conti con la sentenza SS.RR. 22/2016 ha formulato il seguente principio di diritto: “I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”;
Per la violazione dell’obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;
Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze si applica a carico del gestore la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 200,00 euro ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;
Il Comune di San Michele al Tagliamento ha attivato un nuovo conto corrente dedicato all’imposta di soggiorno. I versamenti del tributo dovranno essere eseguiti, con bonifico o bollettino di conto corrente postale, sul conto corrente:
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO IMP. SOGGIORNO S. TES
IBAN: IT50 Q076 0102 0000 0103 6966 701
Utilizzando la seguente causale
Denominazione struttura / codice fiscale gestore / mese di riferimento / codice univoco
Il Comune di San Michele al Tagliamento mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un software per la gestione on line dell’imposta di soggiorno che consente di creare e trasmettere in automatico le dichiarazioni mensili ed il rendiconto annuale. Per gestire on line l’imposta di soggiorno è necessario richiedere al Servizio Tributi del Comune di San Michele al Tagliamento le credenziali e accedere al link seguente:
Terminato l’invio del rendiconto complessivo, il software genererà un messaggio per ricordare al gestore l’obbligo della compilazione del conto della gestione dell’agente contabile da consegnare all’Ente.
Nel conto della gestione dell’agente contabile vanno riepilogate le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate all’Ente nel corso dell’esercizio finanziario.
Il conto della gestione può essere generato utilizzando il software messo a disposizione dell’Ente; deve essere sottoscritto dal gestore della struttura ricettiva e consegnato al Comune di San Michele al Tagliamento entro il trentun gennaio dell’anno successivo a quello di competenza delle somme in esso riepilogate.
Il conto della gestione viene presentato al Comune in una copia originale mediante consegna all’ufficio protocollo, spedizione con raccomandata A.R., oppure a mezzo posta elettronica certificata.
Il servizio di assistenza telefonica per l'utilizzo del software è disponibile dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, ovvero dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, contattando il numero 0438 499139 e per eventuali urgenze il n. 338 2298668.